Il registratore di cassa è lo strumento che consente agli operatori commerciali – che non sono tenuti ad emettere fattura – di documentare i corrispettivi percepiti nel corso della propria attività.
Il registratore di cassa ed il relativo scontrino fiscale è stato introdotto in Italia negli anni ottanta come misura per contrastare l’evasione fiscale.
Nello specifico il registratore di cassa stampa una ricevuta (il cosiddetto scontrino) che riporta i dettagli relativi all’acquisto effettuato, ovvero la data dell’acquisto, l’importo, l’identificativo dello strumento che ha emesso la ricevuta, il numero progressivo di stampa ed i dati identificativi dell’azienda che lo rilascia.
La defiscalizzazione del registratore di cassa
E’ un operazione che deve essere compiuta in caso di chiusura dell’attività commerciale, si tratta di un adempimento che viene spesso dimenticato e che può portare all’emissione di sanzioni molto onerose.
La defiscalizzazione in pratica consiste in operazione con cui un registratore di cassa in funzione viene disattivato, tale attività deve essere compiuta da un laboratorio autonomo abilitato al compimento dell’attività di cessazione del dispositivo il quale procederà alla defiscalizzazione dello strumento ed alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al cliente ed al registratore di cassa dismesso.
A seguito della defiscalizzazione il registratore di cassa non risulta più uno strumento valido per l’emissione di scontrini fiscali.
L’invio della comunicazione di defiscalizzazione del registratore di cassa
A seguito del compimento delle operazioni di defiscalizzazione l’utente deve obbligatoriamente comunicare la defiscalizzazione dello strumento all’agenzia delle entrate.
Tele comunicazione a partire dal 1 gennaio 2014 deve essere inviata telematicamente, infatti l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 105227 del 17/12/2013 ha abrogato l’obbligo di comunicare mediante raccomandata cartacea la defiscalizzazione del registratore di cassa.
L’obbligo di comunicazione mediante raccomandata rappresentava un aggravio burocratico, infatti le informazioni da comunicare erano già contenute nel libretto fiscale di dotazione del registratore di cassa (che riporta i dati dell’azienda produttrice, del rivenditore, dell’utilizzatore e il numero di matricola e viene aggiornato ogni volta che viene effettuato un intervento di manutenzione o una verifica periodica) e comunicate telematicamente dal soggetto incaricato al momento dell’installazione, della verifica periodica e della defiscalizzazione.
Inoltre, con il provvedimento richiamato, viene stabilito che la prima verificazione periodica del registratore di cassa viene effettuata esclusivamente all’atto della messa in servizio dello stesso.
Conservazione e rottamazione del registratore di cassa defiscalizzato
A seguito della defiscalizzazione il registratore di cassa deve essere conservato dal proprietario dello stesso per almeno dieci anni a partire dalla data di defiscalizzazione, cosi come tutte le scritture contabili relative all’attività.
In caso di rottamazione del registratore di cassa il proprietario dovrà consegnare alla ditta incaricata il registratore di cassa munito del libretto fiscale e il documento di trasporto in cui dovrà essere indicato il modello e la matricola del registratore destinato alla rottamazione.
Sanzione in caso di mancata defiscalizzazione del registratore di cassa
Nel caso di mancata defiscalizzazione del registratore di cassa la sanzione che può essere irrogata parte da un minimo di 258 € ad un massimo di 1032 euro.